Art. 544-bis c.p.Uccisione di animali

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Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Testo vigente dal 1 agosto 2004 al 4 dicembre 2010 · versione 199 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art544bis · fonte su Normattiva