Art. 544-bis c.p. — Uccisione di animali
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Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Testo vigente dal 1 agosto 2004 al 4 dicembre 2010 · versione 199 su Normattiva