Art. 544-bis c.p. — Uccisione di animali
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Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione ((da quattro mesi a due anni)).
Testo vigente dal 4 dicembre 2010 al 1 luglio 2025 · versione 231 su Normattiva