Art. 544-sexies c.p. — Confisca e pene accessorie
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 2004 al 1 luglio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]((Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
[2]E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime)).
Testo vigente dal 1 agosto 2004 al 1 luglio 2025 · versione 199 su Normattiva