Art. 192 (Codice penale militare di guerra) — Maltrattamenti verso infermi, feriti o naufraghi
[1]Chiunque usa maltrattamenti contro infermi, feriti o naufraghi, ancorche' nemici, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
[2]Se i maltrattamenti sono gravi, o trattasi di sevizie, la reclusione non e' inferiore a dieci anni; e, se il fatto e' inoltre commesso da un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, del ferito o del naufrago, si applica l'ergastolo.
[3]Si applica la pena di morte con degradazione, se dal fatto e' derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago. 38a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva