Art. 551 c.p. — Causa di onore
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATO IN GENERE - ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - ABORTO DI DONNA NON CONSENZIENTE E CAUSA D'ONORE - DISCIPLINA CODICISTICA - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, PARITA' DEI CONIUGI, AGEVOLAZIONE DELLA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA E TUTELA DELLA SALUTE - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 545 e 551 cod. pen. - sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 31, comma primo, e 32 -, essendo entrata in vigore, nel frattempo, la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza, che contiene, all'art. 22, l'espressa abrogazione delle disposizioni inserite nel titolo X del libro II del codice penale e regola sulla base di principi innovativi la materia in oggetto, per cui si rende necessario il riesame sulla rilevanza della prospettata questione di costituzionalita', tenendo conto della nuova normativa vigente. - O. n. 78/1978.
Riguarda ancheart. 545 Codice penale
REFERENDUM - ABROGATIVO - OGGETTO - COST., ART. 75, SECONDO COMMA - FATTISPECIE - REFERENDUM SULL'ABORTO - RICHIESTA DI ABROGAZIONE DEGLI ARTT. 546, 547, 548, 549, SECONDO COMMA, 550, 551, 552, 553, 554 E 555 (DELITTI CONTRO LA INTEGRITA' E LA SANITA' DELLA STIRPE) - ESTRANEITA' ALLE MATERIE SOTTRATTE A REFERENDUM - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Le sole disposizioni legislative che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo sono quelle che riguardano le materie tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 75 Cost.. Pertanto, e' senz'altro ammissibile - una volta che ne sia stata dichiarata la legittimita' ai sensi dell'art. 32 della legge 25 marzo 1970, n. 352 - la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554 e 555 cod. pen., che, collocati sotto il titolo X "Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe" del libro II del codice penale, concernono un complesso di ipotesi delittuose afferenti al tema dell'aborto e delle pratiche contro la procreazione, materia quindi del tutto estranea a quelle sottratte a referendum abrogativo dall'art. 75 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 552 Codice penaleart. 550 Codice penaleart. 553 Codice penaleart. 548 Codice penaleart. 547 Codice penaleart. 555 Codice penalee altri 3
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Caltanissetta. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBER…
ECLI:IT:COST:1979:34 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 555
Codice Penale-art. 555 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194…
Art. 552
Codice Penale-art. 552 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194…
Art. 550
Codice Penale-art. 550 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194…
Art. 545
Codice Penale-art. 545 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194…
Art. 553
Codice Penale-art. 553 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194…
Art. 548
Codice Penale-art. 548 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La Commissione parlamentare non approvò che, nei delitti contro la libertà sessuale e in quello di corruzione di minorenni, il matrimonio con la persona offesa estingua il reato anche riguardo a coloro che sono concorsi nel medesimo (art. 544). Codeste persone, osservò la Commissione, possono aver preso parte al reato per scopo turpe e tale da non trovare attenuazione nella passione amorosa. Si può rispondere che simili reati non implicano necessariamente la «passione amorosa» nell'autore principale, il quale può agire per vizio o per altro turpe stimolo. Sono ragioni sociali, e non sentimentali, che stanno a base della disposizione. Non si tratta poi di una «attenuazione», ma di una causa (riconosciuta nell'interesse della persona offesa), di carattere oggettivo, che estingue il reato. E se il reato è estinto in forza di una causa oggettiva, non può sopravvivere a carico di alcuno dei compartecipi. Lo stesso principio era accolto nel codice del 1889 (art. 352), e non fu mai rilevato alcun inconveniente nella sua applicazione. Ho tolto dall'articolo 544 la menzione che non si applicano le misure di sicurezza, perchè era divenuta inutile, dopo la modificazione apportata all'articolo 216 del progetto (210 del codice). TITOLO X. Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe.
Relazione al Codice penale (1930), n. 176
Una più attenta revisione di tutto l'organismo della parte speciale del codice mi ha indotto nella determinazione di creare una nuova categoria di delitti sotto il titolo «Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe», nel quale trovano la loro più esatta sistematica collocazione il delitto di procurata impotenza alla procreazione; il delitto di incitamento a pratiche contro la procreazione (art. 539 del progetto); il delitto di contagio di sifilide e di blenorragia (art. 588 del progetto) e il delitto di aborto (articoli 594 e seguenti del progetto). Non mi è parso, infatti, in primo luogo, che le così dette pratiche maltusiane potessero venire vietate e punite nello esclusivo interesse della tutela della pubblica moralità e del buon costume pubblico. Ancor meno mi è parso esatto il vedere in esse un'offesa al pudore ovvero all'onore sessuale. Mi è parso, invece, che la principale ragione d'essere della incriminazione di tali pratiche sia da trovarsi nella offesa all'interesse che ha la nazione, come unità etnica, di difendere la continuità e la integrità della stirpe. Non può invero dubitarsi che ogni atto diretto a sopprimere o isterilire le fonti della procreazione sia un attentato alla vita stessa della razza nella serie delle generazioni presenti e future che la compongono e quindi un'offesa all'esistenza stessa della società etnicamente considerata, cioè all'esistenza della nazione. Non si nega che, accanto all'offesa di questo interesse, esistano lesioni di altri particolari interessi anch'essi degni di tutela penale, come l'offesa alla moralità pubblica e al buon costume sociale. Si vuol soltanto affermare che all'offesa di ogni altro interesse prevale l'offesa all'integrità e continuità della razza, elemento essenziale della vita della nazione e dello Stato. Analoghe ragioni mi hanno indotto a portare sotto il titolo nuovamente creato il delitto di contagio di sifilide e di blenorragia che il progetto definitivo collocava invece, meno opportunamente, fra i delitti contro la vita e la incolumità individuale. Mi è sembrato, infatti, che, dovendosi considerare la sifilide (e in un certo senso, per quanto in un minor grado, anche la blenorragia) quale uno dei massimi fattori di degenerazione della razza, il procurato contagio di sifilide non possa non considerarsi come una offesa all'interesse della sanità della stirpe avvisata sempre quale elemento essenziale della vita della nazione e dello Stato. Infine, ho ritenuto opportuno trasportare nel nuovo titolo altresì i delitti di procurato aborto pur essi classificati dal progetto tra i delitti contro la vita e la incolumità individuale, e ciò per la considerazione che l'aborto procurato, attentando alla maternità quale fonte perenne della vita degli individui e della specie, costituisce in realtà un'offesa alla vita stessa della razza e così della nazione e dello Stato. Non si vuol negare anche qui che, accanto all'offesa dell'interesse demografico dello Stato e della nazione, altri interessi vengano offesi dalle pratiche così dette abortive, come, ad esempio, l'offesa all'interesse della vita del nascituro che è sempre una spes vitae se non ancora una vita, l'offesa all'interesse della vita e della incolumità individuale della madre, l'offesa all'interesse della moralità e del buon costume famigliari e sociali. Ma è certo che ad ogni altra deve considerarsi prevalente l'offesa all'interesse della nazione di assicurare la continuità della stirpe, senza la quale verrebbe, in definitiva, a mancare la stessa base personale dell'esistenza della nazione e dello Stato. Tale titolo di delitti, così recentemente creato, mi è sembrato poi potesse trovare opportuno posto fra i «delitti che offendono gli interessi della società» intesa come la collettività tutta degli individui che compongono la popolazione dello Stato e più precisamente della società considerata dal punto di vista etnico, ossia come nazione. Ho pertanto collocato tale titolo dopo i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (titolo IX) e prima dei delitti contro la famiglia (titolo X), aumentando per tal modo a tredici i titoli costitutivi del libro II del codice. Mi auguro che queste innovazioni legislative, lungamente meditate, siano per incontrare il consenso di quanti nella tutela della continuità e della sanità della razza vedono una condizione essenziale per lo sviluppo e la prosperità della nazione italiana.
Relazione al Codice penale (1930), n. 177
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art551 · fonte su Normattiva