Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti negli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (art. 55). Ora la Commissione parlamentare avrebbe voluto che si dicesse, in genere, «reati», anzichè «delitti colposi», allo scopo di attribuire a chi eccede per colpa la responsabilità per l'eventuale contravvenzione concretata col fatto, se questo non fosse preveduto dalla legge come delitto colposo. Conviene peraltro distinguere. Se una contravvenzione concorre col fatto che si considera (es.: porto d'armi abusivo e omicidio per legittima difesa), la contravvenzione è punita indipendentemente da codesto fatto. Se invece (e a questa ipotesi sembra si riferisca la Commissione) si tratta del solo fatto commesso nell'esercizio di un diritto, nell'adempimento di un dovere, ecc., e vi è eccesso colposo, il fatto rimane punibile solo in quanto concreti uno dei delitti che la legge punisce a titolo di colpa. Se la legge non lo prevede tra i delitti colposi, può avvenire che il fatto medesimo sia preveduto come contravvenzione, e poichè le contravvenzioni sono punibili tanto a titolo di dolo quanto a titolo di colpa, sarebbe stato possibile attribuire all'eccedente colposo la responsabilità per contravvenzione. Ma non tutto ciò che è possibile, e che può sembrare logico, è altresì opportuno. Con lo stabilire la responsabilità a titolo contravvenzionale nel caso ipotizzato dalla Commissione, si sarebbe fatta, in verità, cosa eccessiva. Quando il fatto è commesso nelle condizioni presupposte dalla norma in esame, la legge, anche se siavi eccesso (colposo, s'intende, perchè, se è doloso si ha responsabilità per titolo di dolo, indipendentemente dalle condizioni che hanno dato pretesto al reato), non deve abbandonare il criterio d'una relativa indulgenza. Se anche il fatto costituisce contravvenzione, non è opportuno punirlo nei casi anormali, in cui l'azione o l'omissione, anche se eccessiva, è nondimeno commessa, per così dire, in uno stato di necessità subiettiva, cioè è dovuta ad un errore, sia pure inescusabile, di valutazione.
Relazione al Codice penale (1930), n. 38
La Commissione parlamentare, esaminato l'istituto del tentativo (art. 56), dopo aver approvato la soppressione della figura del delitto mancato e riconosciuto che la nuova disciplina elimina molte incertezze e fornisce il mezzo di una efficace difesa sociale, si propose il quesito «se il progetto richiedesse, in realtà, l'univocità degli atti, da intendere in senso rigorosamente obiettivo, il che ricorre quando gli atti di per sè, e quindi senza il concorso di circostanze desunte aliunde, rivelano in chi li pone in essere l'intenzione di commettere un determinato reato, ovvero se, a dimostrare la direzione, in modo non equivoco, degli atti allo scopo di commettere reato, potessero concorrere anche altre circostanze, quali, ad esempio, la confessione dell'agente. Se il dettato dell'articolo si fosse dovuto intendere nel primo senso, era forse da ritenere che la formula del progetto non si distaccasse sostanzialmente da quella del codice attuale, giacchè l'atto idoneo e obiettivamente non equivoco è atto d'esecuzione; se invece si fosse dovuto intendere nel secondo senso, sarebbero stati forse da temere eccessi di repressione a danno di cittadini, sospettati di prava intenzione, non ancora estrinsecatasi in una iniziale effettiva aggressione di un bene giuridico». Da questi motivi la Commissione fu indotta «a far voti per una opportuna revisione della prima parte dell'articolo in esame per evitare ogni preoccupazione di pericolo per la libertà dei cittadini». A me sembra che manchi la ragione di codesti dubbi. Quando si dice: «chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, ecc.», si afferma nel modo più chiaro e preciso: 1° che occorre un compimento di atti, cioè una estrinsecazione attuosa di «prava intenzione»; 2° che tali atti devono essere idonei, cioè avere potenzialità causale, suscettibilità di produrre l'evento voluto dall'agente; 3° che gli atti idonei devono essere diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, cioè avere un valore sintomatico tale: a) da rivelare l'intenzione di delinquere; b) da escludere il dubbio che si tratti di un principio d'estrinsecazione dell'intenzione di compiere invece un fatto lecito o giuridicamente indifferente; c) da manifestare l'intenzione di commettere un determinato delitto. L'atto deve essere idoneo, cioè capace di produrre l'evento, ed obiettivamente diretto all'evento, cioè deve rivelare per sè l'intenzione dell'agente; tale intenzione non può essere desunta esclusivamente aliunde (ad esempio, dalla confessione), ma nulla vieta che sia desunta, insieme, dall'atto e da altri elementi. Fra i sintomi rivelatori ci dev'essere anche l'atto. L'atto deve avere un valore causale (idoneo) e sintomatico (non equivoco). Non vedo quindi come, da questa nozione del tentativo, si possa desumere un «pericolo per la libertà dei cittadini». Si è voluto bensì abolire la distinzione, spesso inafferrabile in pratica, tra atti preparatori e atti esecutivi (e di questa abolizione sembra che la Commissione non si lamenti), ma se viene compiuto uno di quegli atti che, vigente il codice del 1889, dicevansi preparatori, e se esso non appare idoneo (capace di produrre l'evento delittuoso), ovvero se non risulta diretto in modo non equivoco a commettere un determinato delitto, l'atto medesimo non è punibile come tentativo. Se invece in esso si accerta il predetto valore causale e sintomatico, lo si punirà come delitto tentato. Considerato che, nella nuova nozione del delitto tentato, rientrano, da un lato, i predetti atti di conato remoto, e, dall'altro, quei fatti che a norma del diritto finora vigente costituivano il delitto mancato, mi è parso conveniente dare alla pena per il tentativo una elasticità maggiore di quella assegnatale dal progetto, in modo che il giudice possa, nei singoli casi concreti, meglio adeguare la pena alla gravità del fatto. Ho perciò stabilito che la pena per il delitto tentato, nei casi in cui la legge non stabilisce per il delitto la pena di morte o quella dell'ergastolo, venga diminuita da un terzo a due terzi, mentre il progetto stabiliva la diminuzione soltanto di due terzi. Ho elevato, infine, il limite minimo della reclusione (portandolo da dieci a dodici anni) per il tentativo di un delitto punibile con l'ergastolo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 39