Art. 561 c.p. — Casi di non punibilita'. Circostanza attenuante
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[1]Nel caso preveduto dall'articolo 559, non e' punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.
[2]Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non e' punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.
[3]Se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena e' diminuita.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 11 dicembre 1969 · versione 0 su Normattiva