Art. 564 c.p. — Incesto
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[1]Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
[2]La pena e' della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.
[3]Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto e' commesso da persona maggiore di eta' con persona minore degli anni diciotto, la pena e' aumentata per la persona maggiorenne.
[4]La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della patria potesta' o della tutela legale.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981 · versione 0 su Normattiva