Art. 564 c.p.Incesto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1981 al 7 febbraio 2014. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[2]La pena e' della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

[3]Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto e' commesso da persona maggiore di eta' con persona minore degli anni diciotto, la pena e' aumentata per la persona maggiorenne.

[4]La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della ((potesta' dei genitori)) o della tutela legale.

Testo vigente dal 15 dicembre 1981 al 7 febbraio 2014 · versione 91 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art564 · fonte su Normattiva