Art. 578 c.p.Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

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[1]Chiunque cagiona la morte di un neonato immediatamente dopo il parto, ovvero di un feto durante il parto, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

[2]Alla stessa pena soggiacciono coloro che concorrono nel fatto al solo scopo di favorire taluna delle persone indicate nella disposizione precedente. In ogni altro caso, a coloro che concorrono nel fatto si applica la reclusione non inferiore a dieci anni.

[3]Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 agosto 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art578 · fonte su Normattiva