Tra le circostanze aggravanti, che rendono punibile l'omicidio con l'ergastolo (art. 577), la Commissione parlamentare consigliò di ripristinare la premeditazione, però senza definirla. Osservò la Commissione che la soppressione di questa aggravante non risponde alla necessità di rinvigorire la tutela penale, e che, se anche il concetto di essa sia difficile a definire, nondimeno è presente alla coscienza umana. Riesaminata la questione, mi sono convinto dell'opportunità di prevedere espressamente questa circostanza. Vi sarebbe ragione di escluderla, se la premeditazione non fosse altro che quella specie di dolo che si contrappone al dolo d'impeto. Ma nel dolo vi è una scala, che sale per gradi, dal così detto dolo d'impeto, alla riflessione normale, ed infine alla premeditazione. Questa aggiunge un quid pluris a quel grado di riflessione, che è comune alla maggior parte delle azioni delittuose. Nella premeditazione la riflessione, inerente al proposito di delinquere, si protrae più o meno lungamente nel tempo, senza soluzioni di continuità, alimentando continuamente il proposito stesso, nella ricerca o in attesa dell'occasione di attuarlo. Non si può negare che tale persistenza, la quale sopraffà tutti i motivi inibitori che via via vanno presentandosi alla coscienza e che avrebbero vinto un comune proposito delittuoso, sia indice di una maggior perversità e pericolosità del delinquente. D'altra parte, il più delle volte, è propria della premeditazione, così concepita, la paziente, tenace e sagace preordinazione dei mezzi di esecuzione del reato, il che ne facilita la consumazione e quindi rende più difficile la preventiva difesa della persona contro la quale l'azione è diretta. In base a queste considerazioni ho ammesso l'aggravante della premeditazione tra le circostanze prevedute nell'articolo 577.
Relazione al Codice penale (1930), n. 188
Quello speciale titolo d'omicidio, che consiste nell'infanticidio per causa d'onore, può commettersi soltanto su di un neonato e immediatamente dopo il parto (art. 578). L'espressione «immediatamente» sembrò indeterminata alla Commissione parlamentare, la quale propose di ritornare alla formula dell'articolo 369 del codice del 1889: «sopra la persona di un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile e nei primi cinque giorni dalla sua nascita», con la sola variante che i giorni, anzichè cinque, fossero due. Ma questa proposta, come quella, identica, fatta a proposito dell'articolo 592, non pare giustificata, quando si consideri che la puerpera può ignorare se il neonato sia stato o no iscritto nei registri dello stato civile, mentre l'avvenuta iscrizione non esclude che essa abbia agito per causa d'onore. Il codice del 1889, allo scopo di evitare la indeterminatezza del codice del 1859, adottò una formula che diede luogo a notevoli inconvenienti, in quanto rese possibile l'applicazione di questo titolo di reato anche fuori dei casi nei quali può ammettersi il movente di difesa dell'onore. Soltanto nella flagranza del parto possono ritenersi esistenti e valutabili quelle condizioni che giustificano una pena meno grave di quella dell'omicidio, perchè soltanto allora, appena verificatosi il paventato avvenimento, può avere decisiva influenza sulle determinazioni della puerpera quello stato di angoscia e di preoccupazione, quel grave turbamento psichico, che giustifica il trattamento dell'infanticidio come delictum exceptum. Se un tempo, per quanto breve, è trascorso, lo stato emotivo viene meno e i richiami della maternità si oppongono agli stimoli egoistici dell'«onore». Cessa dunque, in tal caso, la ragione di considerare l'infanticidio come un delitto per sè stante. L'usare soverchia indulgenza in questa materia non sarebbe certo conforme a quei criteri di rigorosa tutela della maternità, che sono professati dal Governo fascista. La stessa Commissione, pur non facendo una proposta concreta, deliberò di richiamare la mia attenzione sulla questione dell'opportunità di escludere l'applicabilità del titolo d'infanticidio per causa d'onore agli estranei concorrenti con la puerpera o con i suoi congiunti. Ma questa esclusione implicherebbe una radicale modificazione del sistema accolto dal codice, in quanto l'infanticidio per causa d'onore perderebbe la sua natura di titolo delittuoso autonomo, e il fatto acquisterebbe il carattere di una circostanza attenuante dell'omicidio. Del resto, il primo capoverso dell'articolo in esame stabilisce un trattamento più severo per i concorrenti estranei che agiscono per fini propri, diversi dalla difesa dell'onore del loro compartecipe.
Relazione al Codice penale (1930), n. 189