Art. 222Percosse

[1]Il militare, che percuote altro militare, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo, o nella mente, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

[2]Tale disposizione non si applica, quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art222 · fonte su Normattiva