REATO MILITARE - DEFINIZIONE DEL C.P.M.P. - RITENUTA UTILIZZAZIONE DI CRITERI MERAMENTE FORMALI - LAMENTATA ATTRIBUZIONE DEL CARATTERE DELLA MILITARITA' ANCHE A REATI SOSTANZIALMENTE COMUNI, QUALI, IN DETERMINATI CASI, I FATTI DI INGIURIA, MINACCIA, PERCOSSE O LESIONI PERSONALI FRA MILITARI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PLURIOFFENSIVITA' DEI REATI IN ESAME - SPETTANZA AL LEGISLATORE DELLA SCELTA DEL TIPO DI ILLECITO, MILITARE O COMUNE, NEL RISPETTO DEL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA - PLURALITA' DELLE POSSIBILI SOLUZIONI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
La denuncia degli artt. 226, 229, 223 e 222 c.p.m.p., in quanto, ciascuno in combinato disposto con l'art. 37, primo comma, dello stesso codice, comporterebbero l'attribuzione del carattere della militarita', e l'attrazione alla giurisdizione militare, anche a reati sostanzialmente comuni - quali i fatti di ingiuria, o minaccia, o percosse, o lesione personale fra militari, commessi al di fuori delle condizioni in cui i comportamenti dei militari rilevano per la disciplina militare amministrativa (art. 5, terzo comma, l. n. 382 del 1978) -, ancorche' privi di interesse per l'ordinamento militare, e percio' da assegnare al giudice penale ordinario e al regime giuridico del reato comune, non si da' carico dei profili dell'offesa a quei plurimi beni giuridici insiti nei presidi penalistici impugnati. Il legislatore e' infatti libero di scegliere il "tipo" di illecito, militare o comune, purche' osservi il canone della ragionevolezza, che nella specie non e' stato violato, perche' i reati militari denunciati tutelano, oltre quelli comuni posti a protezione della persona, anche altri beni giuridici. E' del pari riservato al libero e discrezionale apprezzamento del legislatore stabilire quando questi altri interessi non ricorrano e quando per i militari debba procedersi con fattispecie comuni e tribunali ordinari, soprattutto qualora si prospettino diverse possibili soluzioni, perche' variabili in rapporto alla percezione dell'offesa. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace, in relazione, disgiuntivamente, agli artt. 226, 223, 229 e 222 dello stesso codice, sollevate alcune in relazione agli artt. 3 e 103 Cost., ed una in relazione agli artt. 3 e 25 Cost.). - In ordine alla definizione di reato militare, contenuta nell'art. 37 c.p.m.p., v. S. n. 87/1980. red.: A. Greco
Riguarda ancheart. 229 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 37 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 226 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 223 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATO MILITARE - DEFINIZIONE DEL C.P.M.P. - LAMENTATA ATTRIBUZIONE DEL CARATTERE DELLA MILITARITA' ANCHE A REATI SOSTANZIALMENTE COMUNI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA, NONCHE' DELLE PREVISIONI DELLA COSTITUZIONE CIRCA I REATI SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI MILITARI - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' delle questioni, in difetto di nuove o diverse argomentazioni, in quanto, come gia' deciso dalla Corte, implicanti scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore. - S. n. 298/1995. red.: A. Greco
Riguarda ancheart. 223 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 37 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 224 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)