Art. 585 c.p.Circostanze aggravanti

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[1]Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive.

[2]Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

[3]1° quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona;

[4]2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

[5]Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 8 agosto 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art585 · fonte su Normattiva