Art. 585 c.p. — Circostanze aggravanti
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[1]Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis ((, 583-quinquies)) e 584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da piu' persone riunite.
[2]Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
[3]1° quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona;
[4]2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
[5]Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Testo vigente dal 9 agosto 2019 al 17 dicembre 2025 · versione 301 su Normattiva