Art. 585 c.p.Circostanze aggravanti

[1]Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da piu' persone riunite.

[2]Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

[3]1° quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona;

[4]2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

[5]Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

[6]((Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali, la pena e' aumentata da un terzo alla meta')).

Testo vigente dal 17 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 384 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art585 · fonte su Normattiva