Art. 587 c.p.Omicidio e lesione personale a causa di onore

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[1]Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, e' punito con la reclusione da tre a sette anni.

[2]Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

[3]Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.

[4]Non e' punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo 581.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 agosto 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art587 · fonte su Normattiva