La Commissione parlamentare, esaminato l'istituto del tentativo (art. 56), dopo aver approvato la soppressione della figura del delitto mancato e riconosciuto che la nuova disciplina elimina molte incertezze e fornisce il mezzo di una efficace difesa sociale, si propose il quesito «se il progetto richiedesse, in realtà, l'univocità degli atti, da intendere in senso rigorosamente obiettivo, il che ricorre quando gli atti di per sè, e quindi senza il concorso di circostanze desunte aliunde, rivelano in chi li pone in essere l'intenzione di commettere un determinato reato, ovvero se, a dimostrare la direzione, in modo non equivoco, degli atti allo scopo di commettere reato, potessero concorrere anche altre circostanze, quali, ad esempio, la confessione dell'agente. Se il dettato dell'articolo si fosse dovuto intendere nel primo senso, era forse da ritenere che la formula del progetto non si distaccasse sostanzialmente da quella del codice attuale, giacchè l'atto idoneo e obiettivamente non equivoco è atto d'esecuzione; se invece si fosse dovuto intendere nel secondo senso, sarebbero stati forse da temere eccessi di repressione a danno di cittadini, sospettati di prava intenzione, non ancora estrinsecatasi in una iniziale effettiva aggressione di un bene giuridico». Da questi motivi la Commissione fu indotta «a far voti per una opportuna revisione della prima parte dell'articolo in esame per evitare ogni preoccupazione di pericolo per la libertà dei cittadini». A me sembra che manchi la ragione di codesti dubbi. Quando si dice: «chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, ecc.», si afferma nel modo più chiaro e preciso: 1° che occorre un compimento di atti, cioè una estrinsecazione attuosa di «prava intenzione»; 2° che tali atti devono essere idonei, cioè avere potenzialità causale, suscettibilità di produrre l'evento voluto dall'agente; 3° che gli atti idonei devono essere diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, cioè avere un valore sintomatico tale: a) da rivelare l'intenzione di delinquere; b) da escludere il dubbio che si tratti di un principio d'estrinsecazione dell'intenzione di compiere invece un fatto lecito o giuridicamente indifferente; c) da manifestare l'intenzione di commettere un determinato delitto. L'atto deve essere idoneo, cioè capace di produrre l'evento, ed obiettivamente diretto all'evento, cioè deve rivelare per sè l'intenzione dell'agente; tale intenzione non può essere desunta esclusivamente aliunde (ad esempio, dalla confessione), ma nulla vieta che sia desunta, insieme, dall'atto e da altri elementi. Fra i sintomi rivelatori ci dev'essere anche l'atto. L'atto deve avere un valore causale (idoneo) e sintomatico (non equivoco). Non vedo quindi come, da questa nozione del tentativo, si possa desumere un «pericolo per la libertà dei cittadini». Si è voluto bensì abolire la distinzione, spesso inafferrabile in pratica, tra atti preparatori e atti esecutivi (e di questa abolizione sembra che la Commissione non si lamenti), ma se viene compiuto uno di quegli atti che, vigente il codice del 1889, dicevansi preparatori, e se esso non appare idoneo (capace di produrre l'evento delittuoso), ovvero se non risulta diretto in modo non equivoco a commettere un determinato delitto, l'atto medesimo non è punibile come tentativo. Se invece in esso si accerta il predetto valore causale e sintomatico, lo si punirà come delitto tentato. Considerato che, nella nuova nozione del delitto tentato, rientrano, da un lato, i predetti atti di conato remoto, e, dall'altro, quei fatti che a norma del diritto finora vigente costituivano il delitto mancato, mi è parso conveniente dare alla pena per il tentativo una elasticità maggiore di quella assegnatale dal progetto, in modo che il giudice possa, nei singoli casi concreti, meglio adeguare la pena alla gravità del fatto. Ho perciò stabilito che la pena per il delitto tentato, nei casi in cui la legge non stabilisce per il delitto la pena di morte o quella dell'ergastolo, venga diminuita da un terzo a due terzi, mentre il progetto stabiliva la diminuzione soltanto di due terzi. Ho elevato, infine, il limite minimo della reclusione (portandolo da dieci a dodici anni) per il tentativo di un delitto punibile con l'ergastolo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 39
Le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti (art. 59). La Commissione parlamentare propose invece che tali circostanze non siano poste a carico del reo, se egli non le ha conosciute o le ha ritenute inesistenti, perchè non si può rispondere di ciò che non si volle. Ma se anche il principio della volontarietà fosse teoricamente sempre applicabile in materia di circostanze aggravanti, la deroga ad esso sarebbe sufficientemente giustificata dalle esigenze d'una efficace repressione. Queste esigenze si sono imposte anche nell'applicazione del codice del 1889, nonostante che, almeno di regola, esso accolga il principio propugnato dalla Commissione. Così, ad esempio, la giurisprudenza, mediante distinzioni, riserve, presunzioni, ha in sostanza adottato il principio della responsabilità obiettiva rispetto a parecchie aggravanti, come quelle riguardanti l'età del soggetto passivo, il delitto di ricettazione, ecc. Richiedere la conoscenza delle aggravanti, o costringerebbe nuovamente la pratica ad adottare i rammentati espedienti elusivi della legge, ovvero, se il principio venisse applicato fedelmente, renderebbe inapplicabile l'aggravamento nella maggior parte dei casi, la prova della conoscenza essendo quasi sempre oltremodo difficile, se non addirittura impossibile. Il principio della volontarietà riguarda gli elementi costitutivi del reato, e non v'è ragione di estenderlo agli elementi meramente accidentali, quali sono le circostanze aggravanti. Nell'attività lecita, chi compie volontariamente e coscientemente un fatto sa di doversi esporre a tutti gli accidenti e a tutte le responsabilità conseguenziali del fatto medesimo. Questo principio deve valere a maggior ragione per l'attività illecita. Gli antichi dicevano che chi versa in cosa illecita risponde anche del caso. Il codice non accoglie in pieno questo precetto, ma neppure lo respinge quando v'è ragione di applicarlo. Non si nega che, in qualche ipotesi, possa apparire eccessivo porre a carico del colpevole le circostanze aggravanti non conosciute o non volute; ma, senza alterare la regola generale, questi casi sono tenuti nella debita considerazione dal codice. Per ciò appunto l'articolo 59 comincia con la riserva: «salvo che la legge disponga altrimenti».
Relazione al Codice penale (1930), n. 40
In relazione alle circostanze che escludono la pena, il progetto stabiliva che, malgrado la non punibilità del fatto, il giudice potesse ordinare una misura di sicurezza. Ritenni opportuno sopprimere questa facoltà, per ragioni analoghe a quelle che mi indussero ad abolire la correlativa facoltà stabilita dal progetto (art. 53, corrispondente all'art. 49 del codice) per il caso del così detto reato putativo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 41