Art. 104 (Codice penale militare di guerra) — Resa colposa
[1]Il comandante, che, omettendo, per colpa, di provvedere ai mezzi necessari alla difesa o alla resistenza contro il nemico, ha cagionato la resa, e' punito con la reclusione militare non inferiore a quindici anni.
[2]Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, la pena e' diminuita.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva