Art. 597 c.p. — Querela della persona offesa ed estinzione del reato
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[1]I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa.
[2]Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facolta' indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.
[3]Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresi' in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facolta' indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 febbraio 2016 · versione 0 su Normattiva