Art. 597 c.p.Querela della persona offesa ed estinzione del reato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 6 febbraio 2016. Leggi il testo vigente →

[1]I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa.

[2]Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facolta' indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.

[3]Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresi' in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facolta' indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 febbraio 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art597 · fonte su Normattiva