Art. 594 c.p. — Ingiuria
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7
Testo vigente dal 6 febbraio 2016, tuttora in vigore · versione 267 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7
Testo vigente dal 6 febbraio 2016, tuttora in vigore · versione 267 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OLTRAGGIO A MAGISTRATO IN UDIENZA - OFFESE ARRECATE DAL DIFENSORE AL PUBBLICO MINISTERO NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - DIFFERENZA RISPETTO ALLE SANZIONI IRROGABILI PER L'IPOTESI INVERSA (OFFESE DEL PUBBLICO MINISTERO AL DIFENSORE), RICADENTE SOTTO IL MENO GRAVE DELITTO DI INGIURIA (ART. 594 COD. PEN.) - RITENUTA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PARTI IN CONDIZIONI DI PARITA' NEL PROCESSO PENALE - GIUSTIFICAZIONE DELLA PERDURANTE SPECIFICA TUTELA PENALE DEL PRESTIGIO E DELL'ONORE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA, TUTELA ESTENSIBILE AL PUBBLICO MINISTERO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 343 cod. pen., nella parte in cui prevede che le offese arrecate nel corso del dibattimento dal difensore al pubblico ministero integrino il reato di oltraggio a un magistrato in udienza, mentre le offese arrecate nelle medesime circostanze dal pubblico ministero al difensore configurano il meno grave delitto di ingiuria. La scelta del legislatore di rispondere - in conformita' ad una remota tradizione, comune a paesi di antica e consolidata democrazia - all'esigenza di assicurare una specifica protezione del prestigio degli organi di giustizia nel momento formale e solenne della celebrazione del processo, configurando come apposita figura di reato l'oltraggio a un magistrato in udienza e comprendendo in essa il pubblico ministero, non contrasta con il principio di eguaglianza ne' con il principio di partecipazione del pubblico ministero e del difensore nel processo penale "su basi di parita'", giacche', per un verso, non e' arbitrario o irragionevole avere esteso la protezione della dignita' della funzione giurisdizionale anche all'attivita' del pubblico ministero in udienza, e, per l'altro verso, la parita' delle parti, pubblica e privata, che e' inerente al processo, non implica necessariamente l'identica qualificazione giuridica di esse, ne' impone l'eguaglianza del loro stato e della loro condizione, al di la' della "parita' delle armi" che e' propria del processo. - Cfr. S. n. 313/1995.
Riguarda ancheart. 18 legge 205/1999art. 343 Codice penaleart. 341 Codice penale
REATI E PENE - DELITTI CONTRO L'ONORE - OFFESE IN SCRITTI E DISCORSI PRONUNZIATI DINANZI ALLE AUTORITA' GIUDIZIARIE DALLE PARTI O DAI LORO PATROCINATORI - NON PUNIBILITA' - RITENUTA RIFERIBILITA' AI SOLI DELITTI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE (E NON ANCHE A QUELLO DI OLTRAGGIO A MAGISTRATO IN UDIENZA) E, IN ISPECIE, INESTENSIBILITA' ALL'IPOTESI DI OFFESE AL PUBBLICO MINISTERO, CONTENUTE IN INTERVENTI DEL DIFENSORE - CONSEGUENTE ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI IN GIUDIZIO, PER LA LIMITATA GARANZIA DELLA LIBERTA' D'ESPRESSIONE, ASSICURATA AL PUBBLICO MINISTERO E NON AL DIFENSORE O SOLTANTO NEI CONFRONTI DI ALCUNI SOGGETTI, CON RIDUZIONE INOLTRE DEL DIRITTO DI DIFESA - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA, ALLA LUCE DI ELEMENTI OGGETTIVI E TELEOLOGICI, COMPATIBILE CON LA COSTITUZIONE - POSSIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 598 cod. pen., denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consentirebbe l'estensione, secondo l'interpretazione prevalente, della non punibilita' delle offese contenute negli scritti e nei discorsi delle parti o dei loro patrocinatori nel processo, anche alle offese, integranti il delitto di oltraggio a un magistrato in udienza, arrecate dal difensore al pubblico ministero nel corso della discussione in un processo penale. Contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente - che valorizza la collocazione dell'esimente, inserita nel contesto dei delitti contro l'onore, e trae argomento dalla intenzione del legislatore -, e' possibile dare dell'art. 598 cod. pen. una interpretazione estensiva, conforme ai principi costituzionali, sia perche' le offese contenute in discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori dinanzi all'autorita' giudiziaria e concernenti l'oggetto della causa non differiscono, quanto alla condotta, a seconda che il destinatario delle espressioni offensive sia una parte privata o il pubblico ministero, sia, soprattutto, perche' la finalita' di salvaguardia della liberta' di discussione delle parti, perseguita dal legislatore con la previsione dell'esimente, non potrebbe essere efficacemente realizzata se la sua portata fosse circoscritta in relazione ai soggetti destinatari delle offese e se si garantisse, incoerentemente, l'assoluta liberta' di espressione ad una sola delle parti in giudizio, consentendosi soltanto al pubblico ministero, e non anche al difensore, di avvalersi della "immunita' giudiziaria".
Riguarda ancheart. 343 Codice penaleart. 595 Codice penaleart. 598 Codice penale
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) e dell'art. 1, comma 1, lettera c), del dec…
ECLI:IT:COST:2019:282 · leggi il testo integrale
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe, proposto dalla Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, nei confronti della Camera dei deputati; dispone: a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente; b) che, a cura del ricorrente…
ECLI:IT:COST:2003:194 · leggi il testo integrale
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p., sollevata dai pretori di Soave, con ordinanza 29 ottobre 1982, di Verona, con ordinanza 31 maggio e 14 giugno 1983, di Thiene, con ordinanze 25 ottobre 1983 e 17 aprile 1984 in riferimento agli artt. 3 e 27, co. secondo, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio,…
ECLI:IT:COST:1987:529 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 50
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Art. 46
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Art. 486
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7…
Art. 40
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4…
Art. 485
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7…
Art. 557
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il delitto di omissione di soccorso è preveduto in due ipotesi penalmente equivalenti (art. 593). La prima consiste nel fatto di chi, trovando abbandonata o smarrita una persona incapace di provvedere a sè stessa, omette di darne immediato avviso all'Autorità; la seconda si ha nel fatto di chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. Sembrò alla Commissione parlamentare che dovesse punirsi anche nella prima ipotesi l'omissione di prestare l'assistenza occorrente, oltre che l'omissione dell'immediato avviso all'Autorità. Ma conviene osservare che, nel primo caso, si prevede bensì che l'incapace si trovi in stato di abbandono, ma non anche in condizione di pericolo. Di conseguenza non vi è ragione di imporre un'assistenza, di cui l'abbandonato non ha necessità, e che rappresenterebbe la manifestazione di una bontà e di una generosità costituenti virtù superiori, e tali, perciò, da non potersi esigere dalla generalità degli uomini. Se poi l'incapace venisse trovato in pericolo, si rientrerebbe nella seconda ipotesi, e perciò l'omessa assistenza sarebbe punibile. Gli stessi criteri hanno guidato il legislatore del 1889 nella formulazione dell'articolo 389 del codice penale finora vigente. Ho invece aggiunto la previsione di ogni «altra causa» che determini nella persona l'incapacità di provvedere a sè stessa (oltre che la malattia o la vecchiaia), per le ragioni medesime che mi hanno indotto a introdurre la correlativa modificazione nell'articolo 591.
Relazione al Codice penale (1930), n. 197
A proposito dei delitti di diffamazione e d'ingiuria (articoli 594, 595), la Commissione parlamentare espresse l'avviso che fosse opportuno ritornare al sistema del codice del 1889, non convenendo, a suo avviso, modificare una disciplina ormai tradizionale e sviluppata da una lunga applicazione. Io comprendo come il distacco da concetti tradizionali (dato che quarant'anni siano sufficienti a formare una tradizione) torni sempre alquanto penoso, come l'abbandono di ogni abitudine inveterata. Ma, se ciò dovesse impedire l'adozione di concetti scientificamente e praticamente più esatti, nessun progresso avrebbero fatto le leggi penali, e si sarebbe continuato, ad esempio, a comprendere nella nozione di «iniuria» una quantità di diversissimi reati, che ora invece sono tenuti distinti a seconda della loro obiettività giuridica e della loro materialità. La distinzione, accolta dal codice, tra i delitti di ingiuria e di diffamazione si fonda sull'elemento della presenza (ingiuria) o dell'assenza (diffamazione) della persona offesa. La costruzione adottata, praticamente, presenta una grande semplicità di applicazione, come apparirà quando si sarà diradata la confusione di concetti creata dal codice penale del 1889. E veramente è assai più agevole accertare l'elemento estrinseco della presenza, che quello dell'addebito d'un fatto determinato. Sotto l'aspetto scientifico, il codice si richiama alla tradizione (e qui veramente è il caso di parlare di «tradizione») giuridica italiana, che stabilì la distinzione tra contumelia (offesa in presenza) e diffamazione (divulgazione di offesa presso terzi). Questo concetto è conforme al principio per cui il patrimonio morale di una persona (onore in senso lato) può essere leso, o mediante offese immediatamente percepite dal soggetto passivo presente, del quale ledono il sentimento personale di onore o di decoro (onore in senso specifico e soggettivo), ovvero mediante offese comunicate a più persone e che intaccano la buona fama della persona, cioè la stima, la favorevole opinione che gli altri hanno di lei (reputazione: onore in senso oggettivo). La diffamazione è naturalmente delitto più grave dell'ingiuria, per la maggior quantità ed estensione del danno, e per la viltà e la particolare pericolosità del colpevole. L'ingiuria è meno grave, perchè l'offeso, presente, può difendersi, giustificandosi o ritorcendo l'offesa. Ciò posto, il sistema del codice rappresenta un progresso, e non un regresso, in confronto di quello del codice precedente.
Relazione al Codice penale (1930), n. 198
Per ciò che concerne particolarmente il delitto d'ingiuria (art. 594), la Commissione parlamentare propose che fosse considerata come aggravante la circostanza d'essersi commesso il delitto mediante percosse. Ma non sarebbe corretto stabilire una circostanza aggravante in simile caso, nel quale il delitto può assumere un diverso titolo a seconda degli effetti prodotti dalle percosse e a seconda del fine dell'agente. Si tratta di questioni di fatto, che non possono essere risolte legislativamente. La Commissione avrebbe inoltre voluto che l'ingiuria commessa col mezzo della stampa contro un pubblico ufficiale fosse parificata all'oltraggio, ma di ciò mi sono già occupato a proposito di quest'ultimo delitto.
Relazione al Codice penale (1930), n. 199
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art594 · fonte su Normattiva