Art. 602-ter c.p. — Circostanze aggravanti
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[1]((La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 e' aumentata da un terzo alla meta':
- a)se la persona offesa e' minore degli anni diciotto;
- b)se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
- c)se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa.
[2]Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta')).
Testo vigente dal 30 luglio 2010 al 23 ottobre 2012 · versione 228 su Normattiva