Art. 602-ter c.p. — Circostanze aggravanti
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[1]La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 ((primo e secondo comma)) e 602 e' aumentata da un terzo alla meta':
- a)se la persona offesa e' minore degli anni diciotto;
- b)se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
- c)se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa.
[2]Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'.
[3]Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso con violenza o minaccia.
[4]Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso approfittando della situazione di necessita' del minore.
[5]Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso in danno di un minore degli anni sedici.
[6]Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche', se il fatto e' commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e' stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e' commesso in danno di un minore in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata.
[7]Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e' commesso nei confronti di tre o piu' persone.
[8]Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e' aumentata.
- a)se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
- b)se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
- c)se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
[9]Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.
[10]Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Testo vigente dal 6 aprile 2018 al 1 febbraio 2022 · versione 291 su Normattiva