Art. 609-octies c.p.Violenza sessuale di gruppo

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[1]La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

[2]Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e' punito con la reclusione ((da otto a quattordici anni)).

[3]((Si applicano le)) circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

[4]La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Testo vigente dal 9 agosto 2019 al 1 gennaio 2026 · versione 301 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art609octies · fonte su Normattiva