Art. 609-quinquies c.p.Corruzione di minorenne

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[1]Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[2]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

[3]((La pena e' aumentata.

  • a)se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
  • b)se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
  • c)se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.))

[4]La pena e' aumentata fino alla meta' quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Testo vigente dal 6 aprile 2014 al 1 febbraio 2022 · versione 254 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art609quinquies · fonte su Normattiva