Art. 609-undecies c.p.
Adescamento di minorenni
[1]Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
[2]((La pena e' aumentata:
- 1)se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
- 2)se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
- 3)se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4)se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore)).
Testo vigente dal 1 febbraio 2022, tuttora in vigore · versione 321 su Normattiva