Art. 609-septies c.p. — Querela di parte
[1]I delitti previsti dagli ((articoli 609-bis e 609-ter)) sono punibili a querela della persona offesa.
[2]Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e' di ((dodici)) mesi.
[3]La querela proposta e' irrevocabile.
[4]Si procede tuttavia d'ufficio:
- 1)se il fatto di cui all'articolo 609-bis e' commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
- 2)se il fatto e' commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- 3)se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4)se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- 5)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N.69)).
Testo vigente dal 9 agosto 2019, tuttora in vigore · versione 301 su Normattiva