Art. 609-septies c.p.Querela di parte

[1]I delitti previsti dagli ((articoli 609-bis e 609-ter)) sono punibili a querela della persona offesa.

[2]Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e' di ((dodici)) mesi.

[3]La querela proposta e' irrevocabile.

[4]Si procede tuttavia d'ufficio:

  • 1)se il fatto di cui all'articolo 609-bis e' commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
  • 2)se il fatto e' commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
  • 3)se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
  • 4)se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
  • 5)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N.69)).

Testo vigente dal 9 agosto 2019, tuttora in vigore · versione 301 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art609septies · fonte su Normattiva