Art. 609-septies c.p. — Querela di parte
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[1]I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.
[2]Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
[3]La querela proposta e' irrevocabile.
[4]Si procede tuttavia d'ufficio:
- 1)se il fatto di cui all'articolo 609-bis e' commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni ((diciotto)); ((2) se il fatto e' commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza));
- 3)se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4)se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- 5)se il fatto e' commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.
Testo vigente dal 2 marzo 2006 al 9 agosto 2019 · versione 209 su Normattiva