Art. 612 c.p.Minaccia

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 29 settembre 1982. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire cinquecento.

[2]Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena e' della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 29 settembre 1982 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art612 · fonte su Normattiva