Art. 612 c.p. — Minaccia
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[1]Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire cinquecento.
[2]Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena e' della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 29 settembre 1982 · versione 0 su Normattiva