Art. 248 — Minaccia o ingiuria a un inferiore
[1]Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, minaccia un ingiusto danno a un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, e' punito con la reclusione militare fino a otto mesi.
[2]La pena e' della reclusione militare fino a due anni, se la minaccia e' grave o e' fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale.
[3]Le stesse pene si applicano, se il fatto e' commesso mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
[4]Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva