Art. 248Minaccia o ingiuria a un inferiore

[1]Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, minaccia un ingiusto danno a un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, e' punito con la reclusione militare fino a otto mesi.

[2]La pena e' della reclusione militare fino a due anni, se la minaccia e' grave o e' fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale.

[3]Le stesse pene si applicano, se il fatto e' commesso mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

[4]Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art248 · fonte su Normattiva