Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati militari - Richiesta di procedimento - Ingiuria e minaccia in danno di altri militari - Punibilità a richiesta del comandante di corpo e non anche a querela dell'offeso - Prospettata violazione del principio informatore dell'ordinamento delle forze armate, del diritto al risarcimento dei soggetti danneggiati nonché disparita' di trattamento di questi ultimi rispetto a quanti risultino offesi dai corrispondenti reati comuni - Questione sostanzialmente coincidente con altra già rigettata - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 226 e 229 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 260 del medesimo codice, nella parte in cui non prevedono che i reati, rispettivamente, di ingiuria e di minaccia commessi da un militare in danno di altro militare siano puniti, oltre che a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore da cui dipende il militare colpevole, anche a querela della persona offesa. L'istituto della querela, infatti, non è compatibile con i reati militari, a causa dell'offesa che essi recano alla disciplina e al servizio, e dunque ad un interesse eminentemente pubblico. - Nello stesso senso, v. ordinanze n. 410/2000, n. 562/2000. M.R.
Riguarda ancheart. 260 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 226 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
Reati militari - Reati di lesione personale e di minaccia, in danno di altro militare - Richiesta di procedimento del comandante del corpo, quale condizione di procedibilità (art. 260 cod. pen. mil. pace) - Esclusione della punibilità a querela della persona offesa - Ritenuto contrasto con il principio di conformazione dell'ordinamento delle forze armate allo spirito e ai valori democratici dello stato, con il diritto di agire in giudizio del danneggiato e lamentata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata per gli omologhi reati di diritto comune - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 223, primo e secondo comma, e 229 del codice penale militare di pace, in relazione all'articolo 260 del medesimo codice - nella parte in cui non prevedono che i reati di lesione personale militare e di minaccia militare commessi in danno di altro militare siano puniti anche a querela della persona offesa e non subordinati esclusivamente, quanto alla loro perseguibilità, alla richiesta del comandante di corpo - sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 52, terzo comma, della Costituzione. Dal momento che i reati militari sono connotati da un'offesa alla disciplina e al servizio, interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato, caratteristico della querela, appare pienamente ragionevole l'attribuzione al comandante di corpo dell'istituto della richiesta, strumento idoneo ad adeguare al caso concreto la reazione dell'ordinamento militare, e fondata la ragione delle diversità di trattamento del soggetto inserito nell'ordinamento militare rispetto alla generalità dei cittadini, potenziali persone offese da reati comuni omologhi a quelli di connotazione militare, tanto più che l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno nel processo penale non rappresenta l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione del danneggiato dal reato, per l'esistenza di validi e praticabili percorsi giudiziari alternativi nella piena disponibilità del danneggiato (l'azione risarcitoria davanti al giudice civile). - per la preminenza dell'interesse pubblico nei reati militari, sentenze nn. 449/1991 e 42/1975, ordinanza n. 229/1988; - sul potere di richiesta del comandante di corpo, sentenze nn. 436/1995 e 449/1991, ordinanze n. 410/2000, 396/1996 e 467/1995; - sulla pluralità degli strumenti di tutela per il danneggiato dal reato, sentenze nn. 396/1996, 94/1996, 532/1995 e 185/1994, ordinanze nn. 410/2000 e 224/1997; - sulla giustificatezza della diversità del trattamento del cittadino militare, le ordinanze nn. 224/1997, 336/1996, 82/1994 e 397/1997. A.G.
Riguarda ancheart. 260 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 223 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATO MILITARE - DEFINIZIONE DEL C.P.M.P. - RITENUTA UTILIZZAZIONE DI CRITERI MERAMENTE FORMALI - LAMENTATA ATTRIBUZIONE DEL CARATTERE DELLA MILITARITA' ANCHE A REATI SOSTANZIALMENTE COMUNI, QUALI, IN DETERMINATI CASI, I FATTI DI INGIURIA, MINACCIA, PERCOSSE O LESIONI PERSONALI FRA MILITARI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PLURIOFFENSIVITA' DEI REATI IN ESAME - SPETTANZA AL LEGISLATORE DELLA SCELTA DEL TIPO DI ILLECITO, MILITARE O COMUNE, NEL RISPETTO DEL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA - PLURALITA' DELLE POSSIBILI SOLUZIONI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
La denuncia degli artt. 226, 229, 223 e 222 c.p.m.p., in quanto, ciascuno in combinato disposto con l'art. 37, primo comma, dello stesso codice, comporterebbero l'attribuzione del carattere della militarita', e l'attrazione alla giurisdizione militare, anche a reati sostanzialmente comuni - quali i fatti di ingiuria, o minaccia, o percosse, o lesione personale fra militari, commessi al di fuori delle condizioni in cui i comportamenti dei militari rilevano per la disciplina militare amministrativa (art. 5, terzo comma, l. n. 382 del 1978) -, ancorche' privi di interesse per l'ordinamento militare, e percio' da assegnare al giudice penale ordinario e al regime giuridico del reato comune, non si da' carico dei profili dell'offesa a quei plurimi beni giuridici insiti nei presidi penalistici impugnati. Il legislatore e' infatti libero di scegliere il "tipo" di illecito, militare o comune, purche' osservi il canone della ragionevolezza, che nella specie non e' stato violato, perche' i reati militari denunciati tutelano, oltre quelli comuni posti a protezione della persona, anche altri beni giuridici. E' del pari riservato al libero e discrezionale apprezzamento del legislatore stabilire quando questi altri interessi non ricorrano e quando per i militari debba procedersi con fattispecie comuni e tribunali ordinari, soprattutto qualora si prospettino diverse possibili soluzioni, perche' variabili in rapporto alla percezione dell'offesa. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace, in relazione, disgiuntivamente, agli artt. 226, 223, 229 e 222 dello stesso codice, sollevate alcune in relazione agli artt. 3 e 103 Cost., ed una in relazione agli artt. 3 e 25 Cost.). - In ordine alla definizione di reato militare, contenuta nell'art. 37 c.p.m.p., v. S. n. 87/1980. red.: A. Greco
Riguarda ancheart. 37 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 222 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 226 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 223 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)