Art. 614 c.p.Violazione di domicilio

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[1]Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, e' punito con la reclusione fino a tre anni.

[2]Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

[3]Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

[4]La pena e' da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 12 aprile 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art614 · fonte su Normattiva