Art. 614 c.p. — Violazione di domicilio
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[1]Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, e' punito con la reclusione ((da uno a quattro anni)).
[2]Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
[3]Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
[4]La pena e' ((da due a sei anni)), e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato. 119
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75
119Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia per il delitto previsto dal comma quarto del presente articolo, limitatamente all'ipotesi in cui il fatto e' stato commesso con violenza sulle cose. Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
Testo vigente dal 18 maggio 2019 al 30 dicembre 2022 · versione 298 su Normattiva