Art. 615 c.p. — Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale
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[1]Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
[2]Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalita' prescritte dalla legge, la pena e' della reclusione fino a un anno.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 9 maggio 2018 · versione 0 su Normattiva