Art. 617-quater c.p. — Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
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[1]Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione ((da un anno e sei mesi a cinque anni)).
[2]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
[3]I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
[4]Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione ((da tre a otto anni)) se il fatto e' commesso:
- 1)in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita';
- 2)da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema;
- 3)da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Testo vigente dal 1 febbraio 2022 al 17 luglio 2024 · versione 321 su Normattiva