Art. 627 c.p.Sottrazione di cose comuni

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[1]Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire mille a diecimila.

[2]Non e' punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art627 · fonte su Normattiva