Art. 644 c.p.Usura

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1992 al 24 marzo 1996. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurarii, e' punito con la reclusione ((da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni)).

[2]Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

[3]((Le pene sono aumentate da un terzo alla meta' se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' professionale o di intermediazione finanziaria)).

Testo vigente dal 8 agosto 1992 al 24 marzo 1996 · versione 137 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art644 · fonte su Normattiva