Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Rapporti esauritisi prima dell'entrata in vigore della l. n. 2 del 2009 - Interessi usurari - Modalità di determinazione - Tasso effettivo globale (TEG) e commissione di massimo scoperto (CMS) applicati in concreto - Decreti ministeriali di rilevazione del “tasso soglia” - “CMS soglia” - Comparazione separata - Necessità - “Margine” di interesse residuo - Compensazione con la CMS - Ammissibilità.
In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di cui alla l. n. 108 del 1996, occorre procedere, dapprima, alla comparazione tra il tasso effettivo globale degli interessi (TEG) concretamente applicato e il tasso soglia indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996; quindi, a una distinta e autonoma comparazione tra la commissione di massimo scoperto applicata e la relativa soglia (pari alla CMS media risultante dai decreti ministeriali aumentata della metà); infine, a una successiva compensazione tra il margine residuo degli interessi praticati in concreto rispetto alla soglia e l'eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto rispetto alla propria soglia.
Cass. civ. n. 861/2026Sez. 1Rv. 677425-01
Riguarda ancheart. 1815 Codice civileart. 2 legge 108/1996art. 3 legge 108/1996art. 2 d.l. 185/2008
Precedenti: 649294-01
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Usura - Decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi - Funzione integrativa della legge - Sussistenza - Conseguenze - Principio "iura novit curia" - Applicabilità. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE In genere.
In tema di usura, i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto che integrano i precetti normativi di rango primario e che, pertanto, nel comporre con i predetti un quadro regolatorio unitario, devono essere conosciuti e applicati dal giudice a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia sancito dall'art. 113 c.p.c.
Cass. civ. n. 31422/2025Sez. 1Rv. 676316-01
Riguarda ancheart. 2 legge 108/1996art. 113 Codice di procedura civile
Precedenti: 666454-01, 672530-03
MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE Contratto di mutuo - Valutazione della natura usuraria - Oneri accessori all'erogazione - Ricomprensione tra i costi da conteggiare - Necessità - Prova della corresponsione - Rilevanza della quietanza - Esclusione - Fattispecie.
In caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini della valutazione del superamento del cd. tasso soglia, aveva dato esclusiva rilevanza alla somma quietanzata nella sua integralità, senza considerare la incontestata decurtazione, applicata in sede di erogazione, in ragione di spese e oneri ulteriori).
Cass. civ. n. 21831/2025Sez. 3Rv. 675456-01
Riguarda ancheart. 1224 Codice civileart. 1282 Codice civileart. 1418 Codice civileart. 1815 Codice civileart. 2 legge 108/1996
Precedenti: 669298-01, 643727-01
MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE Nullità della pattuizione ex art. 1815, comma 2, c.c. - Interessi usurari senza superamento del tasso soglia - Presupposti - Sproporzione degli interessi convenuti e condizione di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario - Onere della prova - Contenuto.
Nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cd. tasso soglia, la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, c.p., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede); la prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca.
Cass. civ. n. 19347/2025Sez. 2Rv. 675308-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 1815 Codice civileart. 1 legge 108/1996
Precedenti: 632998-01, 619578-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).