Art. 648 c.p. — Ricettazione
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[1]Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a lire ventimila.
[2]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non e' imputabile o non e' punibile.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1975 · versione 0 su Normattiva