Art. 648 c.p. — Ricettazione
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[1]((Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.
[2]La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire cinquecentomila, se il fatto e' di particolare tenuita'.
[3]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non e' imputabile o non e' punibile)).
Testo vigente dal 25 maggio 1975 al 29 agosto 1993 · versione 68 su Normattiva