Art. 65 c.p.Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

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[1]Quando ricorre una circostanza attenuante, e non e' dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti: 1° alla pena di morte e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;

[2]2° alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

[3]3° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art65 · fonte su Normattiva