Art. 665 c.p.
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[1]Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', o senza la preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone, o le riceve in convitto o in cura, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
[2]Se la licenza e' stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente.
[3]Qualora, ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della legge o dell'Autorita', la pena e' dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire tremila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva