Art. 666 c.p.
Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza
[1]Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, da' spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni)).
[2]Se la licenza e' stata negata, revocata o sospesa, ((si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila)).
[3]((E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto di licenza. Se l'attivita' e' svolta in locale per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma e' disposta altresi' la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
[4]Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.)) 47
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
47La Corte Costituzionale, con sentenza 9-15 aprile 1970, n. 56 (in G.U. 1ª s.s. 22/4/1970, n. 102), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attivita' imprenditoriali, occorre la licenza del Questore".
Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 173 su Normattiva