Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SICUREZZA PUBBLICA - GIUOCO - APPARECCHI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI DI TRATTENIMENTO - T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ARTT. 68, 69 E 86 - OBBLIGO DI LICENZA PER L'INSTALLAZIONE NEI BAR (ANCHE PER UN SOLO APPARECCHIO) - ASSUNTA RICOMPRENSIONE DELL'IMPIANTO DI APPARECCHI NELLA LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL BAR - ESCLUSIONE - NON E' VIOLATA LA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 41).
L'art. 41 della Costituzione, prevedendo limitazioni alla liberta' d'iniziativa nell'interesse pubblico, rende legittime le norme che impongono preventive autorizzazioni di polizia per lo svolgimento di determinate attivita'. Pertanto e' infondata, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 68, 69 e 86 del T.U. di p.s. e dell'art. 666 cod. penale, in forza dei quali e' richiesta apposita licenza per l'installazione nei bar anche di un solo apparecchio automatico da trattenimento, giacche' tali licenze sono preordinate a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Riguarda ancheart. 69 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)art. 86 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)art. 68 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
LIBERTA' DI RIUNIONE - TRATTENIMENTI DI QUALSIASI GENERE DA TENERE IN LUOGO APERTO AL PUBBLICO - R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 68, E COD. PEN., ART. 666 - NECESSITA' DELLA LICENZA DEL QUESTORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 17 DELLA COSTITUZIONE NELLA PARTE IN CUI I TRATTENIMENTI NON SONO INDETTI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Le disposizioni contenute negli artt. 68 del testo unico di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del Cod. penale, - i quali dispongono che per trattenimenti di qualsiasi genere da tenere in luogo aperto al pubblico occorre la licenza del questore - violano l'art. 17 della Costituzione nella parte in cui si riferiscono a trattenimenti non indetti nell'esercizio di attivita' imprenditoriale. Infatti, mentre per questi ultimi puo' configurarsi un limite alla liberta' di iniziativa economica giustificabile ai sensi dell'art. 41 Cost., gli altri trattenimenti, in quanto implicano esercizio della liberta' di riunione, possono essere indetti senza necessita' della licenza del questore.
Riguarda ancheart. 68 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
LIBERTA' DI RIUNIONE - COSTITUZIONE, ART. 17 - INTERPRETAZIONE - RIUNIONI INDETTE IN PUBBLICO LOCALE DALL'ESERCENTE UNA ATTIVITA' IMPRENDITORIALE - LIMITI E CONTROLLI GIUSTIFICABILI EX ART. 41 DELLA COSTITUZIONE.
Dispone l'art. 17 della Costituzione che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi e che per le (loro) riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non e' richiesto preavviso. Il diritto di riunione e' quindi tutelato nei confronti della generalita' dei cittadini, che, riunendosi, possono dedicarsi a quelle attivita' lecite, anche se per scopo di comune divertimento o passatempo (sent. n. 142 del 1967) e quindi a quei trattenimenti cui si riferiscono i due articoli in rapporto ai quali e' stata sollevata la questione di costituzionalita'. Se, dunque, la riunione e' indetta anche in luogo aperto al pubblico da persone che intendono riunirsi per attuare gli scopi anzidetti, fra i quali i trattenimenti di cui parlano le disposizioni ex artt. 68 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 Cod. penale, nessuna autorizzazione e nessun preavviso occorre. Diversamente e' a dirsi se la riunione, avente per oggetto un trattenimento di danza, di giuoco, di sport, ecc., e' invece indetta in un pubblico locale da parte del titolare nell'esercizio della sua attivita' imprenditoriale. In tal caso non e' il diritto di riunione quello che egli intende esercitare, bensi' il diritto di libera iniziativa economica che gli consente di organizzare la propria azienda e di svolgervi le attivita' lecite inerenti alla sua impresa. Si e', cioe', non piu' nella sfera dei diritti dell'art. 17 della Costituzione, ma di quelli tutelati dall'art. 41, che, peraltro, ammettono limiti e controlli nel pubblico interesse.
Riguarda ancheart. 68 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
LIBERTA' DI RIUNIONE - TRATTENIMENTI DI QUALSIASI GENERE DA TENERE IN LUOGO APERTO AL PUBBLICO - R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 68, E COD. PEN., ART. 666 - NECESSITA' DELLA LICENZA DEL QUESTORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 17 DELLA COSTITUZIONE, NELLA PARTE IN CUI I TRATTENIMENTI NON SONO INDETTI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Cfr.: sent. 56/1970.
Riguarda ancheart. 68 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
LIBERTA' DI RIUNIONE - TRATTENIMENTI DI QUALSIASI GENERE DA TENERE IN LUOGO APERTO AL PUBBLICO - R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 68, E COD. PEN., ART. 666 - NECESSITA' DELLA LICENZA DEL QUESTORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 17 DELLA COSTITUZIONE NELLA PARTE IN CUI I TRATTENIMENTI NON SONO INDETTI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Cfr.: sent. n. 56/1970.
Riguarda ancheart. 68 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)