Art. 67 c.p. — Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di piu' circostanze attenuanti
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[1]Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore:
[2]1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte;
[3]2° a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.
[4]Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non puo' essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva