Art. 678-bis c.p. — Detenzione abusiva di precursori di esplosivi
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Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000.
Testo vigente dal 21 aprile 2015 al 1 febbraio 2022 · versione 262 su Normattiva