Art. 689 c.p.Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente

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[1]L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermita', e' punito con l'arresto fino a un anno.

[2]Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e' aumentata.

[3]La condanna importa la sospensione dall'esercizio.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 11 novembre 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art689 · fonte su Normattiva