Art. 695 c.p.Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi

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[1]Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria, e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire diecimila.

[2]Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1965 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art695 · fonte su Normattiva