Art. 695 c.p.Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi

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[1]Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria, e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire diecimila. 33

[2]Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 maggio 1965, n. 575

33

La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione di cui al primo comma del presente articolo sono raddoppiate, se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

Testo vigente dal 6 giugno 1965 al 27 ottobre 1967 · versione 36 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art695 · fonte su Normattiva