Art. 695 c.p. — Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi
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[1]Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria, e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire diecimila. 33
[2]Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche. 39
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 maggio 1965, n. 575
33La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione di cui al primo comma del presente articolo sono raddoppiate, se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
L. 2 ottobre 1967, n. 895
39La L. 2 ottobre 1967, n. 895 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Non e' punibile chi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e prima dell'accertamento del reato, consegna le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegalmente detenuti, indicati nel precedente articolo 1 o nell'articolo 695 del Codice penale".
Testo vigente dal 27 ottobre 1967 al 29 settembre 1982 · versione 42 su Normattiva