Art. 697 c.p.Detenzione abusiva di armi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1965 al 15 dicembre 1981. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorita', quando la denuncia e' richiesta, e' punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

[2]Si applica l'ammenda fino a lire duemila a chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'Autorita'. 33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 maggio 1965, n. 575

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La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione di cui al presente articolo sono raddoppiate, se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

Testo vigente dal 6 giugno 1965 al 15 dicembre 1981 · versione 36 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art697 · fonte su Normattiva