Art. 717 c.p.Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermita' psichiche pericolose

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[1]Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, avendo assistito o esaminato persona affetta da malattia di mente o da grave infermita' psichica, la quale dimostri o dia sospetto di essere pericolosa a se' o agli altri, omette di darne avviso all'Autorita' e' punito con l'ammenda da lire trecento a tremila.

[2]La stessa disposizione si applica se la persona assistita o esaminata sia affetta da intossicazione cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 17 maggio 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art717 · fonte su Normattiva